Art. 3.

      1. Il comma 1 dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è sostituito dal seguente:

          «1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque voglia cambiare il nome o aggiungerne al proprio un altro oppure voglia cambiare il proprio cognome perché ritenuto ridicolo, vergognoso o perché rivela un'origine illegittima, e chiunque, raggiunta la maggiore età, intenda modificare il proprio cognome parentale invertendo l'ordine dei due cognomi, deve farne domanda al procuratore generale presso la corte di appello nella cui giurisdizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce».